Confessioni durante il Giubileo: le norme della Diocesi di Roma
Il pellegrinaggio giubilare verso le quattro Porte Sante delle Basiliche papali maggiori di Roma è una delle condizioni per ottenere la grazia dell’indulgenza plenaria durante il Giubileo. Insieme al cammino e alla preghiera, tra le altre condizioni vi sono, come si sa, l’accostarsi ai sacramenti della Riconciliazione e della Santa Eucarestia e la preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. In merito alle confessioni durante il Giubileo, la Diocesi di Roma ha reso note, il 12 dicembre 2024, alcune norme esplicative per i sacerdoti.
«Ogni Anno Santo della Chiesa cattolica rappresenta prima di tutto un'opportunità pastorale. – ha sottolineato nella nota il cardinale vicario Baldassare Reina - Ai pellegrini che durante il Giubileo del 2025 giungeranno a Roma dovrà essere garantita sia la possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione "perché nessuno sia privo della possibilità di ricevere il perdono e la consolazione di Dio" (Spes non confundit, n. 23), sia quella di poter attingere alla fonte di acqua viva e vivificante che è la Parola di Dio. A tali esigenze pastorali la Chiesa risponde tramite il servizio dei sacerdoti: di quelli incardinati nella Diocesi di Roma, di quelli che ivi svolgono abitualmente il loro servizio pastorale, ma anche di quelli che accompagneranno i pellegrini».
Le norme ribadite dal Vicariato di Roma ricordano che per legge i sacerdoti hanno la facoltà di predicare ovunque, «da esercitare con il consenso almeno presunto del rettore della chiesa, a meno che in circostanze particolari sia disposto diversamente». Per quanto riguarda il sacramento della riconciliazione, è stabilito che «i sacerdoti che godono della facoltà di ricevere abitualmente le confessioni sia in forza dell'ufficio, sia in forza della concessione dell'Ordinario del luogo di incardinazione o del domicilio, possono esercitare la stessa facoltà ovunque, a meno che l'Ordinario del luogo, in un caso particolare, non ne abbia fatto divieto».
Nella nota vengono esplicitate anche le quattro modalità in cui, con Decreto n. 120/00 del Vicariato di Roma, del 20 febbraio 2000, può essere esercitata in Roma la facoltà di amministrare il sacramento della Riconciliazione. In primo luogo, i sacerdoti diocesani e i religiosi «che hanno a Roma il domicilio o quasi-domicilio e vi svolgono un ministero abituale, a condizione di essere già dotati della facoltà in virtù della concessione del loro Ordinario del luogo, possono svolgere tale ministero nella Diocesi di Roma», tuttavia, «devono produrre la documentazione attestante il possesso della facoltà in parola e ottenere dal Vicariato di Roma il documento attestante che l'Ordinario di Roma ha verificato la loro posizione».
In secondo luogo i sacerdoti diocesani «che dimorano a Roma per un periodo di tempo pari o superiore a tre mesi o comunque con l’intenzione di rimanervi almeno per questo periodo, ma che non svolgono il ministero abitualmente nella Diocesi, se godono della
facoltà di ricevere abitualmente le confessioni, possono esercitarla anche nella Diocesi di Roma, tuttavia l’Ordinario di Roma può stabilire che in casi particolari essi siano assoggettati alla disciplina prevista per chi ha nella Diocesi di Roma domicilio o quasi-domicilio».
In terzo luogo «i presbiteri diocesani e religiosi che svolgono occasionalmente il ministero a Roma, per un periodo di tempo molto limitato, come quelli che accompagnano i pellegrini, o comunque sono di passaggio, hanno la facoltà di ricevere le confessioni e la esercitano nella misura in cui sia stata riconosciuta tramite concessione del loro Ordinario del luogo di incardinazione o domicilio».
Infine, «i Parroci o i sacerdoti loro collaboratori stabili, nonché i Rettori, sono tenuti a verificare la posizione dei sacerdoti che esercitano anche occasionalmente il ministero presso le chiese e gli oratori loro affidati, per quanto attiene l'esercizio di tali facoltà della Diocesi di Roma». Tutti i presbiteri dunque della presente nota sono tenuti ad attestarla con documento valido e recente qualora ciò gli venga richiesto dai summenzionati titolari di ufficio.
Il Decreto quindi «interpreta ed applica la legge universale, tuttavia, senza privare i sacerdoti delle loro facoltà, visto che chi le possiede può esercitarle anche a Roma. Chi però intenderebbe rimanerci in maniera stabile ed esercitare un ministero abituale, deve regolarizzare la propria posizione con il Vicariato di Roma-Ufficio Clero. Chi invece è sprovvisto delle facoltà per qualsiasi motivo (penale, disciplinare, pastorale), non può esercitarle nemmeno nella Diocesi di Roma».